CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 33

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 30 ott 1960
Ai sensi dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, in occasione della ricorrenza del Natale sarà corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura di 200 ore di retribuzione. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica natalizia, per quanti sono i mesi di servizio prestati presto l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-33

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GRATIFICA NATALIZIA (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo