CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 29

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Per l'operaio che abbia una anzianità di servizio antecedente alla chiamata non inferiore a sei mesi e semprechè l'operaio stesso non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro, il periodo da lui trascorso per servizio militare di leva sarà considerato come anzianità di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'indennità di licenziamento. Nel caso di chiamata di leva, l'operaio è tenuto a mettersi a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto di che l'operaio sarà considerato dimissionario. Per i richiamati alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-29

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CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI (Art. 29 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo