CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 26

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di malattia od infortunio, l'operaio non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianità per un periodo massimo di sei mesi. Trascorso tale periodo l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro liquidando all'operaio le indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze). Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o malattia, l'azienda poi - esaminare l'opportunità, di occupare l'operaio con mansioni adeguate alle sue nuove capacità con il salario proprio alle sue nuove mansioni. In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'operaio dal medico di sua fiducia. Per il trattamento di malattia od infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-26

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TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO (Art. 26 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo