CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 24
RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 30 ott 1960
I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all'interessato, appena possibile.
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato.
In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall' (reclami e controversie).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-24