CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 24

RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 30 ott 1960
I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all'interessato, appena possibile. L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato. In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall' (reclami e controversie).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RISARCIMENTO DANNI (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo