Art. 24 · RISARCIMENTO DANNI
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 24

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RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 30 ott 1960
I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all'interessato, appena possibile. L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato. In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall' (reclami e controversie).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-24