CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 27
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 30 ott 1960
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al Concordato interconfederale 31 maggio 1941, in base il quale all'operaio compete un congedo della durata di 8 giorni consecutivi anche non lavorativi.
Si conviene peraltro che l'assegno che in tale occasione deve essere anticipato dall'azienda all'operaio per conto dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, sarà integrato dall'azienda stessa fino a raggiungere un importo globale non inferiore a 60 ore di retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-27