CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 32

FERIE

In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio che abbia una anzianità di servizio di un anno presso l'azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera nella misura di: 12 giorni (96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti 14 giorni (112 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 5 e sino a 12 anni compiuti; 15 giorni (120 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre gli anni 12. Per i cottimisti la retribuzione sarà ragguagliata alla paga base maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo più indennità di contingenza. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato un anno di servizio spetterà il godimento delle ferie in ragione di un giorno per ogni mese di servizio prestato. Nel primo anno di assunzione l'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'epoca, in cui le ferie vengono normalmente usufruite dagli operai dell'azienda, potrà essere ammesso al godimento delle ferie frazionate, in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato; in caso diverso le frazioni di cui sopra si aggiungeranno alle ferie dell'anno successivo. L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai. Qualora per esigenze aziendali non sia possibile il godimento delle ferie annuali, verrà corrisposta all'operaio l'equivalente indennità sostitutiva. Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni: a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competerà l'indennità sostitutiva delle ferie stesse; b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competerà l'indennità sostitutiva corrispondente ad un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato. A tale effetto la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-32

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FERIE (Art. 32 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo