CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 37
ASSENZE
In vigore dal 30 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo, salvo i casi di provata impossibilità.
Ogni assenza ingiustificata potrà essere punita ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-37