CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 37

ASSENZE

In vigore dal 30 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo, salvo i casi di provata impossibilità. Ogni assenza ingiustificata potrà essere punita ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-37

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ASSENZE (Art. 37 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo