CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 41
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 30 ott 1960
Le infrazioni al presente Contratto ed alle altre norme potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale o scritto;
2) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell'.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio dovranno essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-41