Art. 41 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 41

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 30 ott 1960
Le infrazioni al presente Contratto ed alle altre norme potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti: 1) richiamo verbale o scritto; 2) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione; 3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni; 4) licenziamento ai sensi dell'. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio dovranno essere portati a conoscenza dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-41