CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 45
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell' sarà corrisposta per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso l'azienda una indennità nella seguente misura:
a) giorni 5 (40 ore) di retribuzione dal 1° al 5° anno compiuto;
b) giorni 7 (56 ore) di retribuzione dal 6° al 10° anno compiuto;
c) giorni 9 (72 ore) di retribuzione dall'11° al 15° anno compiuto;
d) giorni 11 (88 ore) di retribuzione oltre il 15° anno compiuto.
Trascorso il primo anno di anzianità di servizio presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con la esclusione delle frazioni di mese.
Le indennità di cui sopra non verranno corrisposta per l'anzianità maturata precedentemente al 1 gennaio 1952; detta anzianità sarà però utile per il calcolo delle maggiori indennità di cui sopra per il periodo di servizio successivo alla anzidetta data del 1 gennaio 1952.
L'anzianità precedente al 1 gennaio 1952 verrà liquidata in base a quanto previsto dall' del Contratto di lavoro 10 giugno 1937.
Per le aziende che interrompono totalmente il lavoro o riducono parzialmente la loro normale attività non consentendo agli operai di raggiungere l'anzianità minima di un anno necessaria ai fini della maturazione del diritto alla indennità di licenziamento, questa sarà corrisposta anche per l'anzianità inferiore all'anno.
Essa sarà pari a tanti dodicesimi di quattro giorni di retribuzione quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai comma 1 e 3 od attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo.
Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni si è inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 del c. c. mediamente favorendo le anzianità più elevate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-45