CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 49
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
In vigore dal 30 ott 1960
TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO
E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
Il trapasso o trasferimento dell'azienda non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ad essa addetto conserva i suoi diritti e i suoi obblighi nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio stesso.
La trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, intendendosi per tale il mutamento integrale del genere di produzione, non risolve il contratto di lavoro e l'operaio conserva i suoi diritti ed i suoi obblighi nei confronti dell'azienda stessa, salvo che questa non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio.
In caso di fallimento seguito da licenziamento dell'operaio od in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre che al normale preavviso, all'indennità di licenziamento ed a quant'altro gli compete in base al presente Contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-49