CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 47
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA
In vigore dal 30 ott 1960
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA
In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Codice civile.
In caso di morte conseguente a malattia dell'operalo che si trovi in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma al comune di residenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-47