CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 47

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA

In vigore dal 30 ott 1960
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Codice civile. In caso di morte conseguente a malattia dell'operalo che si trovi in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma al comune di residenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-47

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA (Art. 47 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo