CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 51
PREVIDENZE SOCIALI
In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai, nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-51