CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 54

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 30 ott 1960
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente Contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di operai cui si riferisce la regolamentazione del Contratto stesso. Le disposizioni di cui al presente Contratto, nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente Contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli già acquisite dall'operaio. Per quanto non regolato dal presente Contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.
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ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE (Art. 54 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo