CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 50

IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

In vigore dal 30 ott 1960
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, si fa riferimento agli del Regolamento generale per l'igiene del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-50

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IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI (Art. 50 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo