CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 19
DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 30 ott 1960
La retribuzione è composta, dai seguenti elementi:
a) minimo di paga base;
b) eventuale superminimo attribuito ad personam;
c) indennità di contingenza e terzo elemento ove esista;
d) per gli operai lavoranti a cottimo la percentuale minima contrattuale di cottimo o l'utile medio di cottimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-19