CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 19

DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 30 ott 1960
La retribuzione è composta, dai seguenti elementi: a) minimo di paga base; b) eventuale superminimo attribuito ad personam; c) indennità di contingenza e terzo elemento ove esista; d) per gli operai lavoranti a cottimo la percentuale minima contrattuale di cottimo o l'utile medio di cottimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-19

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DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo