CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 18
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 30 ott 1960
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre;
c) le seguenti feste infrasettimanali:
1) Capodanno: 1 gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) San Giuseppe: 19 marzo;
4) Lunedi di Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
8) Assunzione: 15 agosto;
9) Ognissanti 1 novembre;
10) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
11) S. Natale: 25 dicembre;
12) S. Stefano: 26 dicembre;
13) La riccorrenza del Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico delle festività indicate ai punti b) e c) si fa riferimento alle norme di legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-18