CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 18

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 30 ott 1960
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre; c) le seguenti feste infrasettimanali: 1) Capodanno: 1 gennaio; 2) Epifania: 6 gennaio; 3) San Giuseppe: 19 marzo; 4) Lunedi di Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; 8) Assunzione: 15 agosto; 9) Ognissanti 1 novembre; 10) Immacolata Concezione: 8 dicembre; 11) S. Natale: 25 dicembre; 12) S. Stefano: 26 dicembre; 13) La riccorrenza del Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico delle festività indicate ai punti b) e c) si fa riferimento alle norme di legge 31 marzo 1954, n. 90.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-18

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GIORNI FESTIVI (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo