CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 17
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio ha diritto ogni settimana ad un giorno di riposo, che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Nei casi in cui è ammessa la prestazione di lavoro nel giorno domenicale, è dovuto il riposo compensativo in altri giorni della settimana.
Gli operai ai quali venga richiesta la prestazione in giorno domenicale dovranno essere preavvisati almeno 24 ore prima.
Qualora il preavviso non avvenga nel termine anzidetto o lo spostamento della giornata di riposo compensativo non sia comunicato almeno 24 ore prima, agli operai sarà corrisposta, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere il riposo, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Analogo trattamento dovrà essere praticato agli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ed ai turnisti ai quali venga richiesta la prestazione di lavoro nel giorno destinato al riposo compensativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-17