CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 12

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 30 ott 1960
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall' (sospensioni e interruzioni di lavoro) nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 12 giorni lavorativi susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-12

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RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo