CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 10

PERMESSI

In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio che ne faccia domanda, per giustificati motivi, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l'azienda non è tenuta a retribuire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-10

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PERMESSI (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo