Art. 10 · PERMESSI
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 10

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PERMESSI

In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio che ne faccia domanda, per giustificati motivi, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l'azienda non è tenuta a retribuire.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-10