CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 8
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
L'orario di lavoro è regolato dalle norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è di un massimo di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi nuclei i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali.
L'azienda deve esporre in luogo accessibile una tabella indicante l'orario di lavoro (inizio intervalli e termine).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-8