CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 7

ABITI DA LAVORO

In vigore dal 30 ott 1960
Agli operai non in prova e per i quali non sia già provveduto per disposizione di legge, verrà dato dalla azienda, gratuitamente, un indumento di lavoro. L'azienda provvederà pure gratuita mente alla sostituzione, di anno in anno, dell'indumento usato, che l'operaio è tenuto a restituire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-7

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ABITI DA LAVORO (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo