CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 7
7 / 101ABITI DA LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
Agli operai non in prova e per i quali non sia già provveduto per disposizione di legge, verrà dato dalla azienda, gratuitamente, un indumento di lavoro.
L'azienda provvederà pure gratuita mente alla sostituzione, di anno in anno, dell'indumento usato, che l'operaio è tenuto a restituire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-7