CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 2

DOCUMENTI E RESIDENZA

In vigore dal 30 ott 1960
Per l'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identità o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretto di assicurazioni; 4) stato di famiglia per il capo famiglia; 5) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto). Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, semprechè l'interessato ne sia in possesso. L'operaio dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni - l'azienda metterà a disposizione dell'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio dovrà ritirarli rilasciando regolare ricevuta. L'azienda esporrà in luogo visibile da parte degli operai copia del presente Contratto di Lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-2

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