CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-3

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VISITA MEDICA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo