CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 11

SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Restano ferme le norme silla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-11

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SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo