CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 14

MANSIONI PROMISCUE

In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a tale qualifica abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al complesso delle altre mansioni. In caso diverso se ne dovrà tenere obiettivamente conto nella determinazione della paga.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-14

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MANSIONI PROMISCUE (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo