CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 14
14 / 101MANSIONI PROMISCUE
In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a tale qualifica abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al complesso delle altre mansioni.
In caso diverso se ne dovrà tenere obiettivamente conto nella determinazione della paga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-14