CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 13

PASSAGGI DI MANSIONI

In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua qualifica purchè ciò non comporti una diminuzione del suo salario. All'operaio che sia adibito a mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la paga base individuale di fatto ed il minimo di paga base della predetta qualifica superiore. In detto compenso sarà compresa la differenza per la quota di contingenza prevista dagli accordi interconfederali. Qualora, il suddetto passaggio di mansioni superi i 45 giorni lavorativi entro due mesi e mezzo consecutivi, operaio acquista il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni salvo che l'esplicazione di tali mansioni avvenga per sostituzione di altro operaio assente per malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, ecc., nel qual caso non avrà luogo il passaggio di qualifica per tutta la durata della sostituzione, pur spettando nello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza dal secondo giorno, il diritto al compenso di cui al capoverso precedente. In caso di temporaneo passaggio a mansioni inerenti alla qualifica inferiore, all'operaio saranno mantenuti tutti i diritti alla sua qualifica. Qualora il passaggio a mansioni inferiori si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto con diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento normale ivi compreso il preavviso. Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con indicazione della decorrenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-13

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PASSAGGI DI MANSIONI (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo