CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 43

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso nè indennità nei seguenti casi: 1) insubordinazione verso superiori e gravi offese, verso i compagni di lavoro; 2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; 3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione; 4) recidiva in una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni; 5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico; 6) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'azienda; 7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; 8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento; 9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LICENZIAMENTO PER MANCANZE (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo