Art. 47 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 47

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA

In vigore dal 30 ott 1960
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Codice civile. In caso di morte conseguente a malattia dell'operalo che si trovi in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma al comune di residenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-47