CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 34

TRASFERTE

In vigore dal 30 ott 1960
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate, nei limiti della normalità. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-34

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TRASFERTE (Art. 34 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo