CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 30

CARICHE SINDACALI

In vigore dal 30 ott 1960
Agli operai che sono membri di organi direttivi nelle Organizzazioni sindacali nazionali o provinciali saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto, dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-30

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CARICHE SINDACALI (Art. 30 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo