Art. 38 · INTERRUZIONE DI ANZIANITÀ
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 38

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INTERRUZIONE DI ANZIANITÀ

In vigore dal 30 ott 1960
Le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata e richiamo alle armi, nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto, nonché le assenze giustificate ed i brevi permessi non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente Contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-38