CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 20
TRASFERTA
In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda, corrisponderà oltre alla normale retribuzione:
a) il rimborso delle effettive spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie per vitto e alloggio nei limiti della normalità e in base a nota documentata, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato;
c) una indennità pari al 35 per cento della, retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell', per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale;
d) una indennità pari al 15 per cento della normale retribuzione giornaliera calcolata: ai sensi dell' nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.
Le indennità di cui ai commi c) e d) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinarie.
I trattamenti previsti dai commi c) e d) non competono all'impiegato comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.
Nei casi in cui la durata della missione superi i venti giorni, l'indennità di cui al comma d) sarà ridotta al 12 per cento.
Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e l'impiegato, le indennità di cui ai punti b), c) e d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-20