CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 19

PREMIO DI FEDELTÀ

In vigore dal 18 ott 1960
Agli impiegati attualmente in servizio, al compimento dei 20 anni di effettivo ed ininterrotto servizio, sarà corrisposto un premio di fedeltà "una tantum" pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto, sempre che essi non godano già di altre provvidenze extra contrattuali assimilabili al suddetto premio.
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PREMIO DI FEDELTÀ (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo