CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 21
TRASFERIMENTO
In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato che sia trasferito per ordine della azienda da uno stabilimento all'altro della stessa Ditta e sito in località diversa, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e per le persone di familia conviventi a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre, quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una indennità pari ad una mensilità di retribuzione globale di fatto e se celibe senza congiunti conviventi a carico, mezza mensilità.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, detta indennità sarà ridotta alla metà.
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto della anticipata risoluzione del contratto d'affitto, semprechè questo sia denunciato e documentato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso e di(- singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennità di licenziamento ed al preavviso, salto che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria per i quali sia stato espressamente stabilito, all'atto dell'assunzione, il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento. In questo caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sarà considerato dimissionario.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro 2 anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento saranno rimborsate le spese per il rientro previamente concordate con l'azienda, come previsto dal 1° comma, purchè questo avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto.
All'impiegato che chiede il trasferimento non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-21