CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 16

ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 18 ott 1960
Ai fini del presente contratto per retribuzione mensile si intende: a) il minimo contrattuale di stipendio; b) gli aumenti periodici di anzianità; c) gli eventuali aumenti di merito; d) le eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale di ammontare determinato e corrisposte continuativamente; e) l'indennità di contingenza. Sono esclusi dal computo della retribuzione tutti gli assegni derivanti da previdenza di legge e le indennità che non abbiano specifico carattere di retribuzione e tutto quanto abbia carattere di rimborso spese anche se forfetizzato. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della retribuzione mensile si divide rispettivamente per 26 e per 180. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto, agli impiegati saranno applicati i minimi di stipendio della tabella allegata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-16

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ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE (Art. 16 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo