CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 14

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 18 ott 1960
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente comunicate all'azienda e giustificate entro il giorno successivo. All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda può accordare permessi di breve durata, semprechè vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, con la relativa retribuzione. Tali brevi permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-14

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ASSENZE E PERMESSI (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo