CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 17

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 18 ott 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13° mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-17

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TREDICESIMA MENSILITÀ (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo