Art. 17 · TREDICESIMA MENSILITÀ
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 17

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TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 18 ott 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13° mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-17