CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 18

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 18 ott 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il compimento del 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), hanno diritto, per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento per un massimo di 12 bienni della loro carriera. Tale aliquota è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato aumentato della relativa indennità di contingenza. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Agli impiegati attualmente in servizio, verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto riguarda le variazioni dell'indennità di contingenza, verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio a categoria superiore, sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Nel caso di variazioni dei minimi contrattuali delle categorie di provenienza, l'importo predetto sarà rivalutato ricalcolandolo percentualmente sui detti minimi tabellari mentre al termine di ogni anno solare l'importo stesso sarà rivalutato in relazione alle variazioni della indennità di contingenza intervenute nel corso dell'anno stesso. Sempre nel caso di passaggio di categoria, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio di anzianità nella nuova categoria. Norma transitoria Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, mentre le quote di rivalutazione, già corrisposte ai sensi dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952, sono aumentate, a partire dall'1-6-1954, del 4%, risultando esse pertanto nella seguente globale misura: 1ª Categ. 2ª Categ. 3ª Categ. A 3ª Categ. B uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne Sup. 20 anni 468 468 390 344 338 297 312 276 dai 18 ai 20 - - 375 276 323 240 297 219 dai 16 ai 18 - - - - 255 214 234 198 infer. 16 anni - - - - 172 172 156 156 Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva, il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-18

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo