CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 22

ALLOGGIO

In vigore dal 18 ott 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località, stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un indennizzo pari alla spesa sostenuta dall'impiegato e preventivamente autorizza dalla azienda, per raggiungere la località dove deve prestare servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-22

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