CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 27
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato assunto in zona non malarica e che per ragioni di lavoro viene destinato in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
L'indennità comunque decorre dalla data del trasferimento dell'impiegato dalla zona non malarica alla zona malarica relativamente ai periodi indennizzabili.
L'indennità suddetta non compete ove si tratti di elemento residente in zona riconosciuta malarica o proveniente da altra zona malarica, salvo che in quest'ultimo caso non si tratti di precedente trasferimento e l'impiegato goda già dell'indennità o abbia prestato servizio in altra fornace sita nella stessa zona.
Le località da considerarsi malariche ed i periodi di infezione malarica indennizzabili sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-27