CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
In vigore dal 18 ott 1960
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza e dovrà inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 5 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 7 mesi per anzianità di servizio da oltre 3 a 6 anni;
c) 9 mesi per anzianità di servizio da oltre 6 a 10 anni;
d) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 10 anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per anzianità di cui al punto a) l'intera retribuzione per i primi 2 mesi e mezzo e il 50 per cento di essa per i successivi due mesi e mezzo;
per l'anzianità di cui al punto b), l'intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo e il 50 per cento per i successivi 3 mesi e mezzo;
per l'anzianità di cui al punto c), l'intera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo e il 50 per cento per i successivi 4 mesi e mezzo;
per l'anzianità di cui al punto d), l'intera retribuzione per i primi 6 mesi ed il 50 per cento di essa per i successivi 6 mesi.
Per gli impiegati ricoverati in sanatorio, i periodi di cui al 3° comma sono aumentati di un terzo senza corresponsione, per questo ulteriore periodo, di alcuna retribuzione.
Cesserà, per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto qualora l'impiegato raggiunga, anche in separati periodi durante un anno dall'inizio della prima malattia, i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) durante un anno e mezzo per il caso previsto dalla, lettera, c) e durante in biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche nel caso di diverse malattie.
Eguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Dalla retribuzione come sopra indicata, sarà dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato abbia a percepire eventualmente sia a titolo di assegno che di indennità per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, conseguenti da disposizioni di legge, di contratto o di iniziative aziendali.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, Ove proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compressa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impegno con diritto alla sola indennità di licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-30