CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 31
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 18 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva secondo il disposto del D. L. 13 settembre 1946, n. 303, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario dalla data della chiamata per il servizio di leva.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva sarà riconosciuto ai fini del computo della indennità di licenziamento e del premio di fedeltà purchè l'impiegato abbia già compiuto un anno di servizio presso l'azienda alla data della chiamata alle armi e si sia ripresentato nei termini previsti dal comma precedente.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-31