CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 36

DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2° dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle, mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori; 3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale: non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma; 4° avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-36

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DOVERI DELL'IMPIEGATO (Art. 36 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo