CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 36
94 / 114DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2° dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle, mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale: non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4° avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-36